15.06.2010
Manutenzioni straordinarie: dal 26 maggio basta una comunicazione
È entrata in vigore il 26 maggio, la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del decreto-legge 40/2010 che, tra le altre misure, modifica la procedura per effettuare interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici.
Da qualche giorni, quindi, l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come modificato dalla legge 73/2010, consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori. Alla Comunicazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso. L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche: le opere temporanee; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici; le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
FONTE: Edilportale.com, News – Normativa, art. di R. Calabrese, 27 maggio 2010
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